II edizione

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018 n. 51 – trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51
Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080) (GU Serie Generale n.119 del 24-05-2018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2018

Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE concernente regolamento generale sulla protezione dei dati;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l’articolo 11;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell’adunanza del 22 febbraio 2018;

Acquisito il parere della 2ª Commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati non hanno espresso il parere entro il termine di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

2. Il presente decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

3. Il presente decreto non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati nello svolgimento di attività concernenti la sicurezza nazionale o rientranti nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull’Unione europea e per tutte le attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea;

b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);

b) trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

d) pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

e) profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

f) archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

g) autorità competente:

1) qualsiasi autorità pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

2) qualsiasi altro organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

h) titolare del trattamento: l’autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione europea o dello Stato, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell’Unione europea o dello Stato;

i) responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

l) destinatario: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione europea o dello Stato non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;

m) violazione dei dati personali: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

n) dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

o) dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;

p) dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

q) file di log: registro degli accessi e delle operazioni;

r) autorità di controllo: l’autorità pubblica indipendente istituita negli Stati membri ai sensi dell’articolo 41 della direttiva;

s) il Garante: autorità di controllo nell’ordinamento interno, individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, istituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

t) organizzazione internazionale: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;

u) Codice: Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

v) Stato membro: Stato membro dell’Unione europea;

z) Paese terzo: Stato non membro dell’Unione europea;

aa) direttiva: la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

bb) regolamento UE: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

cc) Forze di polizia: le Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3
Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali di cui all’articolo 1, comma 2, sono:

a) trattati in modo lecito e corretto;

b) raccolti per finalità determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati con modalità che consentano l’identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;

f) trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

2. Il trattamento per una delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, diversa da quella per cui i dati sono raccolti, è consentito se il titolare del trattamento, anche se diverso da quello che ha raccolto i dati, è autorizzato a trattarli per detta finalità, conformemente al diritto dell’Unione europea o dell’ordinamento interno e se il trattamento è necessario e proporzionato a tale diversa finalità, conformemente al diritto dell’Unione europea o dell’ordinamento interno.

3. Il trattamento per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, può comprendere l’archiviazione nel pubblico interesse, l’utilizzo scientifico, storico o statistico, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati.

4. Il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4

Conservazione e verifica della qualità dei dati, distinzione tra categorie di interessati e di dati

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della finalità del trattamento e per quanto possibile, distingue i dati personali in relazione alle diverse categorie di interessati previste dalla legge e i dati fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni. La distinzione in relazione alle diverse categorie di interessati si applica, in particolare, alle seguenti categorie di interessati: persone sottoposte a indagine; imputati; persone sottoposte a indagine o imputate in procedimento connesso o collegato; persone condannate con sentenza definitiva; persone offese dal reato; parti civili; persone informate sui fatti; testimoni.

2. Le autorità competenti adottano misure adeguate a garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine ciascuna autorità competente, per quanto possibile, verifica la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili e correda la loro trasmissione delle informazioni che consentono all’autorità ricevente di valutarne il grado di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità.

3. Quando risulta che i dati personali sono stati trasmessi illecitamente o sono inesatti, il destinatario ne è tempestivamente informato. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell’articolo 12.

Art. 5

Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito se è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto dell’Unione europea o su disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che individuano i dati personali e le finalità del trattamento.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui al comma 1, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso, le modalità di consultazione, nonché le modalità e le condizioni per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13. I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all’articolo 3, comma 1, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite.

Art. 6

Condizioni di trattamento specifiche

1. I dati personali raccolti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, non possono essere trattati per finalità diverse, salvo che tale trattamento sia consentito dal diritto dell’Unione europea o dalla legge.

2. Ai trattamenti eseguiti per finalità diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 2, comprese le attività di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche, si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di cui all’articolo 58 del Codice.

3. Se il diritto dell’Unione europea o le disposizioni legislative o regolamentari prevedono condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali, l’autorità competente che trasmette tali dati informa il destinatario delle condizioni e dell’obbligo di rispettarle.

4. L’autorità competente che trasmette i dati applica le stesse condizioni previste per le trasmissioni di dati all’interno dello Stato ai destinatari di altri Stati membri o ad agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 7

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Il trattamento di dati di cui all’articolo 9 del regolamento UE è autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato e specificamente previsto dal diritto dell’Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall’interessato.

Art. 8

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

1. Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell’interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell’Unione europea o da specifiche disposizioni di legge.

2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato. In ogni caso è garantito il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento.

3. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.

4. Fermo il divieto di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è vietata la profilazione finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del regolamento UE.

Capo II
Diritti dell’interessato

Art. 9

Comunicazioni e modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure adeguate a fornire all’interessato tutte le informazioni di cui all’articolo 10 ed effettua le comunicazioni relative al trattamento di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27, in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica, se possibile con le stesse modalità della richiesta.

2. Il titolare del trattamento facilita l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 14 da parte dell’interessato.

3. Il titolare del trattamento informa l’interessato senza ingiustificato ritardo e per iscritto dell’esito della sua richiesta.

4. è assicurata la gratuità del rilascio di informazioni ai sensi dell’articolo 10 e dell’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento UE.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, con decreto adottato dal Ministro competente sono individuati, ove necessario anche per categorie, i trattamenti non occasionali effettuati con strumenti elettronici per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, previsti da disposizioni di legge o di regolamento, nonché i relativi titolari.

Art. 10

Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato

1. Il titolare del trattamento mette a disposizione dell’interessato, anche sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se previsto;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

d) la sussistenza del diritto di proporre reclamo al Garante e i relativi dati di contatto;

e) la sussistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento, quando previsto da disposizioni di legge o di regolamento, fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni, funzionali all’esercizio dei propri diritti:

a) il titolo giuridico del trattamento;

b) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per determinare tale periodo;

c) le categorie di destinatari dei dati personali, anche in Paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;

d) le ulteriori informazioni ritenute utili all’esercizio dei diritti, in particolare nel caso in cui i dati personali siano stati raccolti all’insaputa dell’interessato.

Art. 11

Diritto di accesso dell’interessato

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma dell’esistenza di un trattamento in corso di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni:

a) le finalità e il titolo giuridico del trattamento;

b) le categorie di dati personali trattati;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati;

d) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per determinare tale periodo;

e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;

f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i relativi dati di contatto;

g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

2. Nei casi di cui all’articolo 14, comma 2, il titolare del trattamento informa l’interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell’accesso e dei relativi motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.

3. Il titolare del trattamento documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di cui al comma 2. Tali informazioni sono rese disponibili al Garante.

Art. 12

Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 e 2, il titolare del trattamento cancella senza ingiustificato ritardo i dati personali, quando il trattamento si pone in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 e in ogni altro caso previsto dalla legge.

3. In luogo della cancellazione, il titolare del trattamento limita il trattamento quando l’esattezza dei dati, contestata dall’interessato, non può essere accertata o se i dati devono essere conservati a fini probatori.

4. Quando il trattamento è limitato per l’impossibilità di accertare l’esattezza dei dati, il titolare del trattamento informa l’interessato prima di revocare la limitazione.

5. L’interessato ha diritto di essere informato per iscritto dal titolare del trattamento del rifiuto di rettifica, di cancellazione o di limitazione del trattamento e dei relativi motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.

7. Il titolare del trattamento comunica le rettifiche dei dati personali inesatti all’autorità competente da cui provengono.

8. Qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il titolare del trattamento ne informa i destinatari e questi provvedono, sotto la propria responsabilità, alla rettifica o cancellazione dei dati personali ovvero alla limitazione del trattamento.

Art. 13

Esercizio dei diritti dell’interessato e verifica da parte del Garante

1. Al di fuori dei casi di trattamento effettuato dall’autorità giudiziaria per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 del codice.

2. Il titolare del trattamento informa l’interessato della facoltà di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Art. 14

Limitazioni dell’esercizio dei diritti dell’interessato

1. I diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti. Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere, con le modalità di cui all’articolo 116 del codice di procedura penale, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell’articolo 130 del codice di procedura penale.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonché l’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge o di regolamento adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:

a) non compromettere il buon esito dell’attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, nonché l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;

b) tutelare la sicurezza pubblica;

c) tutelare la sicurezza nazionale;

d) tutelare i diritti e le libertà altrui.

Capo III
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Sezione I
Obblighi generali

Art. 15

Obblighi del titolare del trattamento

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle norme del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma 1 sono riesaminate e aggiornate qualora necessario e, ove proporzionato rispetto all’attività di trattamento, includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

Art. 16

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili e dei costi di attuazione, della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quale la pseudonimizzazione, per garantire la protezione dei dati e per tutelare i diritti degli interessati, in conformità alle norme del presente decreto.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, tali misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica.

Art. 17

Contitolari del trattamento

1. Due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento sono contitolari del trattamento.

2. I contitolari del trattamento determinano mediante accordo con modalità trasparenti gli ambiti delle rispettive responsabilità per l’osservanza delle norme di cui al presente decreto, salvo che detti ambiti siano determinati dal diritto dell’Unione europea o da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Con l’accordo di cui al comma 2 è designato il punto di contatto per gli interessati. Indipendentemente dalle disposizioni di tale accordo, l’interessato può esercitare i diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Art. 18

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre a responsabili del trattamento che garantiscono misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti dell’interessato.

2. Il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

3. L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento è disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che prevede l’oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Tale contratto o diverso atto giuridico prevede anche che il responsabile del trattamento:

a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire il rispetto delle disposizioni relative ai diritti dell’interessato;

d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione europea o la legge preveda la conservazione dei dati personali;

e) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo;

f) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 3 nel caso di ricorso ad altro responsabile del trattamento.

4. Il contratto o il diverso atto di cui al comma 3 è stipulato per iscritto, anche in formato elettronico.

5. Se un responsabile del trattamento determina, in violazione del presente decreto, le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato titolare del trattamento.

Art. 19

Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento può trattare i dati personali cui ha accesso solo in conformità alle istruzioni del titolare del trattamento, salvo che sia diversamente previsto dal diritto dell’Unione europea o da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Art. 20

Registri delle attività di trattamento

1. I titolari del trattamento tengono un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se previsti, di ogni contitolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;

c) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi o presso organizzazioni internazionali;

d) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

e) se previsto, il ricorso alla profilazione;

f) se previste, le categorie di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o verso organizzazioni internazionali;

g) un’indicazione del titolo giuridico del trattamento cui sono destinati i dati personali, anche in caso di trasferimento;

h) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati personali;

i) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 25, comma 1.

2. I responsabili del trattamento tengono un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agiscono e, se esistente, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) i trasferimenti di dati personali effettuati su istruzione del titolare del trattamento verso un Paese terzo o verso un’organizzazione internazionale;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 25, comma 1.

3. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono tali registri a disposizione del Garante.

Art. 21

Registrazione

1. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate in appositi file di log, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all’articolo 5, comma 2.

2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l’ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.

3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, per finalità di controllo interno, per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati personali e nell’ambito di procedimenti penali.

4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.

Art. 22

Cooperazione con il Garante

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con il Garante.

Art. 23
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

1. Se il trattamento, per l’uso di nuove tecnologie e per la sua natura, per l’ambito di applicazione, per il contesto e per le finalità, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto sulla protezione dei dati personali.

2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme del presente decreto.

Art. 24

Consultazione preventiva del Garante

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento consultano il Garante prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:

a) una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 23 indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; oppure

b) il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati anche in ragione dell’utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi ovvero di dati genetici o biometrici.

2. Il Garante è consultato nel corso dell’esame di un progetto di legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali.

3. Il Garante può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del comma 1.

4. Il titolare del trattamento trasmette al Garante la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 23 e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire a detta autorità di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, dei rischi per la protezione dei dati personali dell’interessato e delle relative garanzie.

5. Ove ritenga che il trattamento di cui al comma 1 violi le disposizioni del presente decreto, il Garante fornisce, entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere per iscritto al titolare del trattamento e, se esistente, al responsabile del trattamento. Il Garante si avvale dei poteri di cui all’articolo 37, comma 3.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato di un mese nel caso di trattamento complesso. Il Garante informa della proroga e dei motivi del ritardo il titolare del trattamento e, se esistente, il responsabile del trattamento, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Sezione II
Sicurezza dei dati personali

Art. 25
Sicurezza del trattamento

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili, dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del grado di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati.

2. Per il trattamento automatizzato il titolare o il responsabile del trattamento, previa valutazione dei rischi, adottano misure volte a:

a) vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell’accesso alle attrezzature»);

b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»);

c) impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);

d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell’utente»);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d’accesso («controllo dell’accesso ai dati»);

f) garantire la possibilità di individuare i soggetti ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);

g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l’ha effettuata («controllo dell’introduzione»);

h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);

i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);

l) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

Art. 26
Notifica al Garante di una violazione di dati personali

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, in caso di violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante con le modalità di cui all’articolo 33 del regolamento UE.

2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro Stato membro, le informazioni previste dal citato articolo 33 del regolamento UE sono comunicate, senza ingiustificato ritardo, al titolare del trattamento di tale Stato membro.

Art. 27
Comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato

1. Quando la violazione di dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si osservano le disposizioni in tema di comunicazioni di cui all’articolo 34 del regolamento UE.

2. La comunicazione all’interessato di cui al comma 1 può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all’articolo 14, comma 2.

Sezione III
Responsabile della protezione dei dati

Art. 28

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati.

2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 30.

3. Può essere designato un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità competenti, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e, salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, li comunica al Garante.

Art. 29

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia coinvolto adeguatamente e tempestivamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento coadiuva il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 30 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, per accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Art. 30

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

a) informare il titolare del trattamento e i dipendenti che effettuano il trattamento degli obblighi derivanti dal presente decreto nonché da altre disposizioni dell’Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati;

b) vigilare sull’osservanza del presente decreto e di altre disposizioni dell’Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati nonché delle previsioni di programma del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 23;

d) cooperare con il Garante;

e) fungere da punto di contatto per il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 24, ed effettuare, ove necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Capo IV
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali

Art. 31

Principi generali in materia di trasferimento di dati personali

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi verso un altro Paese terzo o un’altra organizzazione internazionale è consentito se:

a) il trasferimento è necessario per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2;

b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale che sia un’autorità competente per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2;

c) qualora i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro, tale Stato ha fornito la propria autorizzazione preliminare al trasferimento conformemente al proprio diritto nazionale;

d) la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza, a norma dell’articolo 32 o, in mancanza, sono state fornite o esistono garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 33; in assenza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche ai sensi dell’articolo 34; e

e) in caso di trasferimento successivo a un altro Paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale, l’autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario o un’altra autorità competente dello stesso Stato membro autorizza il trasferimento successivo dopo avere valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.

2. In assenza dell’autorizzazione preliminare di un altro Stato membro di cui al comma 1, lettera c), il trasferimento di dati personali è consentito solo se necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l’autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione preliminare è informata senza ritardo.

Art. 32

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale è consentito se la Commissione europea ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del Paese terzo, o l’organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso non sono necessarie autorizzazioni specifiche.

Art. 33

Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate

1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una decisione di adeguatezza di cui all’articolo 32, il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale è consentito se:

a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali attraverso uno strumento giuridicamente vincolante; o

b) il titolare del trattamento, valutate tutte le circostanze relative allo specifico trasferimento, ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento informa il Garante dei trasferimenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera b), e ne conserva documentazione che, su richiesta, mette a disposizione del Garante, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, dell’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Art. 34

Deroghe in situazioni specifiche

1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 32 o di garanzie adeguate di cui all’articolo 33, il trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale sono consentiti se necessari per una delle seguenti finalità:

a) per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona;

b) per salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato quando lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali;

c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo;

d) in singoli casi, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2;

e) in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), i dati personali non sono trasferiti se l’autorità competente che effettua il trasferimento valuta i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato prevalenti rispetto all’interesse pubblico al trasferimento.

3. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del Garante con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, dell’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Art. 35

Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in Paesi terzi

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al comma 2, le autorità competenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), possono, in singoli e specifici casi previsti da norme di legge o di regolamento o dal diritto dell’Unione europea, trasferire dati personali direttamente a destinatari stabiliti in Paesi terzi se:

a) il trasferimento è strettamente necessario per l’assolvimento di un compito previsto dal diritto dell’Unione europea o dall’ordinamento interno, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2;

b) l’autorità competente che effettua il trasferimento valuta che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgono sull’interesse pubblico che rende necessario il trasferimento;

c) l’autorità competente che effettua il trasferimento ritiene che il trasferimento a un’autorità per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, nel Paese terzo sia inefficace o inidoneo, in particolare in quanto non può essere effettuato tempestivamente;

d) l’autorità competente ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, nel Paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, salvo che ciò pregiudichi la finalità per cui il trasferimento è effettuato;

e) l’autorità competente che effettua il trasferimento informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati, a condizione che tale trattamento sia necessario.

2. Per accordo internazionale di cui al comma 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra gli Stati membri e Paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.

3. L’autorità competente informa il Garante dei trasferimenti previsti dal presente articolo.

4. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 è documentato.

Art. 36

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali e accordi internazionali precedentemente conclusi

1. In relazione ai Paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, sono adottate misure appropriate per le finalità di cui all’articolo 50 del regolamento UE.

2. Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi anteriormente al 6 maggio 2016 e che sono conformi al diritto dell’Unione europea applicabile a tale data.

Capo V
Tutela e sanzioni amministrative

Art. 37

Autorità di controllo

1. Il Garante è l’autorità di controllo incaricata di vigilare sull’applicazione delle norme di cui al presente decreto, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati all’interno dell’Unione europea.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante le funzioni di cui all’articolo 154 del Codice, nonché le seguenti:

a) promozione di una diffusa conoscenza e della consapevolezza circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti in relazione al trattamento;

b) promozione della consapevolezza in capo ai titolari e responsabili del trattamento dell’importanza degli obblighi previsti dal presente decreto;

c) espressione di pareri nei casi previsti dalla legge;

d) rilascio, su richiesta dell’interessato, di informazioni in merito all’esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e, se del caso, cooperazione, a tal fine, con le autorità di controllo di altri Stati membri;

e) trattazione dei reclami proposti da un interessato, da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’articolo 40 e compimento delle indagini sull’oggetto del reclamo, informando il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un’altra autorità di controllo;

f) supporto agli interessati nella proposizione dei reclami;

g) accertamento della liceità del trattamento ai sensi dell’articolo 13 e informazione all’interessato entro un termine ragionevole dell’esito della verifica ai sensi del comma 3 di detto articolo, o dei motivi per cui non è stata effettuata;

h) collaborazione, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e attività di assistenza reciproca, al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione del presente decreto;

i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti di cui all’articolo 24;

m) contribuzione alle attività del comitato di cui all’articolo 68 del regolamento UE;

3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante i seguenti poteri:

a) svolgere indagini sull’applicazione del presente decreto, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorità di controllo o da un’altra autorità pubblica. Lo svolgimento delle indagini è disciplinato dalle disposizioni del Codice;

b) ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti;

c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento in ordine alle possibili violazioni delle norme del presente decreto;

d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente decreto, se del caso, con specifiche modalità ed entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 12;

e) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto e il blocco dello stesso;

f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni del presente decreto;

g) denunciare i reati dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;

h) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta, da trasmettere al Parlamento e al Governo, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, del Codice e da mettere a disposizione del pubblico, della Commissione europea e del comitato di cui all’articolo 68 del regolamento UE, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di sanzioni imposte.

4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi, nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.

5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2 e 3 sono esercitati senza spese per l’interessato o per il responsabile della protezione dati. Il Garante non provvede in ordine alle richieste manifestamente infondate o inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi, richieste già rigettate.

6. Il Garante non è competente in ordine al controllo del rispetto delle norme del presente decreto, limitatamente ai trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero.

Art. 38

Assistenza reciproca

1. Il Garante coopera con la Commissione europea al fine di contribuire alla coerente applicazione del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, scambia con le autorità di controllo degli altri Stati membri le informazioni utili e presta assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente decreto in maniera coerente, e di cooperare efficacemente con loro. L’assistenza reciproca comprende le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di effettuare consultazioni, ispezioni e indagini.

2. Il Garante adotta, con proprio provvedimento, le misure di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento UE.

3. Le richieste di assistenza sono conformi alle modalità di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento UE.

4. Il Garante non può rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che sia incompetente o l’intervento richiesto violi il diritto interno o dell’Unione europea.

5. Il Garante osserva le disposizioni di cui all’articolo 61, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento UE.

Art. 39

Reclamo al Garante e ricorso giurisdizionale

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, l’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del presente decreto, può proporre reclamo al Garante, con le modalità di cui agli articoli 142 e 143 del Codice.

2. Il Garante informa l’interessato dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità del ricorso giurisdizionale.

3. Per l’inosservanza delle disposizioni del presente decreto in violazione dei suoi diritti, l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo I, capo II del Codice.

Art. 40

Rappresentanza degli interessati

1. L’interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, al fine di esercitare per suo conto i diritti di cui all’articolo 39, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.

Art. 41

Diritto al risarcimento

1. Il titolare o il responsabile del trattamento sono tenuti, a norma dell’articolo 82 del regolamento UE, al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato da un trattamento o da qualsiasi altro atto compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 42

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), all’articolo 4, commi 2 e 3, all’articolo 6, commi 3 e 4, all’articolo 7, all’articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione amministrativa si applica al trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale in assenza della decisione di adeguatezza della Commissione europea, salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2. Con la medesima sanzione è punita la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2, all’articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4, all’articolo 19, all’articolo 20, all’articolo 21, all’articolo 22, all’articolo 23, all’articolo 24, commi 1 e 4, all’articolo 26, all’articolo 27, all’articolo 28, commi 1 e 4, all’articolo 29, comma 2.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da applicare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), del regolamento UE.

4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dall’articolo 166 del Codice. Si applica altresi’ l’articolo 165 del Codice.

Capo VI
Illeciti penali

Art. 43
Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 7 o dall’articolo 8, comma 4, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 44

Falsità in atti e dichiarazioni al Garante

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati di cui all’articolo 1, comma 2, o nel corso di accertamenti riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 45
Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all’articolo 1, comma 2, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 46
Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente decreto importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale.

Capo VII
Disposizioni integrative sui trattamenti delle Forze di polizia

Art. 47
Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.

2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 7, il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza assicura l’aggiornamento periodico, la proporzionalità, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati delle Forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui agli articoli da 2 a 7 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazione dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 48

Tutela dell’interessato

1. Restano ferme le disposizioni di cui dall’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, concernenti i controlli sul Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981, si applicano, oltre ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della predetta legge n. 121 del 1981.

Capo VIII
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

Art. 49

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.

2. L’articolo 57 del Codice è abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all’adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5.

Art. 50

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale

Minniti, Ministro dell’interno

Padoan, Ministro dell’economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando